[permalink: http://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/guida/IT-ACS-AS0001-0001540]
Dallo studio degli Atti Parlamentari e della normativa post unitaria si deduce che la legislazione in materia di inondazioni è la più ricca a nostra disposizione: varia al variare dell'evento ma è sempre applicata, perché la ricostruzione degli argini e la riparazione delle opere idrauliche e viarie era considerata "questione di massima urgenza"; composta in genere da pochi articoli, due o tre, nel tempo contemplerà la formazione di una Commissione nominata per decreto regio, il cui compito sarà di dare indicazioni sui lavori da svolgersi e supervisionare l'esecuzione degli stessi. La prassi vedeva procedere il Governo sul dettato della legge economica del Regno, che prevedeva per simili casi il fondo delle spese impreviste la cui soglia programmata si aggirava intorno alle 30.000 lire (Legge 22 aprile 1869, n. 5026, artt. 28-32; T.U. 17 febbraio 1884, n. 2016, artt. 34-39), se l'evento fosse stato particolarmente catastrofico, si sarebbe passati alla stesura di una Legge speciale. Questo fu il caso dell'inondazione dell'autunno 1889, che colpì l'intera Penisola causando danni così gravi da determinare la redazione di una legge speciale, la 20 luglio 1890, n. 7018 "Legge che autorizza la spesa straordinaria di un milione e mezzo di lire a favore dei danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889". Il regio decreto 11 dicembre 1890, n. 7333, vede la "Istituzione di una Commissione per l'applicazione della legge 20 luglio 1890, n. 7018, per i provvedimenti a favore dei danneggiati delle inondazioni del 1889". Un testo composto da nove articoli: l'articolo 1, incarica la Commissione di provvedere al riparto e all'assegnazione dei prestiti a favore dei danneggiati delle province: "Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Catania, Cremona, Ferrara, Genova, Girgenti, Mantova, Messina, Modena, Padova, Palermo, Pavia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza". Il 2 vede il mandato a dettare delle norme secondarie in base alle quali agire e da sottoporsi all'approvazione del Governo. Il 3 elenca gli undici componenti la Commissione; l'articolo 4 ne determina il Presidente e Vicepresidente. L'articolo 5, poi, determina che la sede operativa sarà a Roma, in conformità con la logica di accentramento tipica del potere d'epoca liberale. L'ufficio di segretario sarà svolto da un funzionario amministrativo del ministero dell'Interno, ciò determina il fatto che le poche carte pervenuteci di questa Commissione sono tra i documenti afferenti tale ministero.

Cerca nella guida

Libera

Denominazione

Estremi cronologici

anno      cerca
in tutto il patrimonio in questo fondo

Strumenti

Archivio Centrale dello Stato
Piazzale degli Archivi, 27 | 00144 ROMA EUR
sovrintendente
Elisabetta Reale