La serie comprende la documentazione fino al 1869 riguardante le strade comunali e provinciali, i piani di ampliamento e abbellimento degli abitati e il servizio dei fabbricati e dell'ornato pubblici.
L'ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici del Regno di Sardegna fu riformato, proprio alla vigilia dell'Unità, dal decreto reale 20 novembre 1859 n. 3754. Rientravano nelle competenze del ministero la costruzione e manutenzione delle strade ordinarie e ferrate, il regime delle acque pubbliche, le bonifiche, le opere di scavo e di costruzione dei porti, i piani di ampliamento e abbellimento degli abitati, la costruzione e manutenzione degli edifici pubblici (esclusi quelli dipendenti dai ministeri della guerra e della marina).
Le "Strade ordinarie" venivano classificate in nazionali, comunali e private: le strade erano infatti classificate come nazionali anche quando servivano allo scopo di congiungere due o più province. Alla costruzione, adattamento e manutenzione delle strade comunali dovevano provvedere i rispettivi comuni, isolatamente o in consorzio con altri comuni. Erano pure a carico dei comuni la manutenzione e l'adattamento delle traverse delle strade nazionali nei luoghi abitati.
La legge 20 marzo 1865 n. 2248 sull'unificazione amministrativa del Regno, allegato F sui lavori pubblici, riclassificò le strade nazionali a vantaggio di quelle provinciali comprendendovi, oltre le strade congiungenti più province, anche quelle "riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia o della maggior parte di essa, purché facciano capo a ferrovie, a strade nazionali, o almeno ad un capoluogo di circondario della stessa o di altra provincia" (art. 13). Rientravano invece nell'ambito delle strade comunali "i tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una città o villaggio (...) salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese di mantenimento o di miglioramento" (art. 22).
La legge precisò le attribuzioni dei comuni e delle province conferendo a questi enti la gestione dei lavori e la relativa spesa. Come in precedenza i comuni, per far fronte alla insufficienza di risorse finanziarie, potevano riunirsi in consorzi. Furono lasciati alla gestione comunale anche i lavori di ampliamento e di abbellimento degli abitati.
- identificativo:
- IT-ACS-AS0001-0002052
- fonti collegate:
- Ministero dei lavori pubblici. Ufficio stralcio della Direzione Generale dei lavori pubblici di Napoli (1861-1865)
- consistenza:
- 99 di cui bb. 95 e regg. 4
-