[permalink: http://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/guida/IT-ACS-AS0001-0001539]
Qualche mese prima di tale evento, in occasione dell'eruzione dell'Etna (1886), Depretis affermò alla Camera: "Per fare la finanza severa, che ci è stata tanto raccomandata, conviene tenersi sempre in ristretti limiti. Ma esaminati i bisogni, il Governo non manca mai di adempiere il suo dovere e di accrescere queste somme, tanto più che non si distribuiscono tutte in una volta, ma si distribuiscono a misura che si fanno gli accertamenti fra i più bisognosi e per i casi più urgenti. Dopo raccolte tutte le informazioni, e in ultimo, si fa il riparto definitivo" (ATTI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, LEGISLATURA XVI, Iª SESSIONE, DISCUSSIONI, tornata del 1° luglio 1886); la stessa oculatezza caratterizza l'azione a favore dei danneggiati dal terremoto della Liguria del 23 febbraio 1887, tanto che in sede di presentazione del disegno di legge alla Camera, Crispi, allora ministro dell'interno, ebbe a dire: "Il disegno di legge che è in discussione riguarda soltanto le province le quali furono realmente danneggiate, o per le quali bisogna ricostruire gli edifizi che furono distrutti. Il Ministero però ha un fondo speciale di beneficenza [...]; e le domande che mi perverranno saranno esaminate, e quei comuni i quali avranno diritto a un sussidio, questo non sarà negato dal Governo." (ATTI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, LEGISLATURA XVI, Iª SESSIONE, DISCUSSIONI, tornata del 25 aprile 1887). La speciale legge promulgata a favore del terremoto della Liguria, 31 maggio 1887, n. 4511, rappresenta il secondo esempio di normativa dedicata a tali eventi, dopo quella per il sisma di Casamicciola, ed è uno strumento semplice, composto da 17 articoli, due in più del predisposto per l'Isola d'Ischia, che costituiscono l'elemento di novità di una prassi legislativa che va consolidandosi nell'attenzione ai bisogni reali ed al contributo della scienza. In questo senso, l'articolo 9 rappresenta una novità assoluta riguardo agli stanziamenti a favore dei «privati» danneggiati. Gli ultimi due articoli cesellano il portato di novità del dispositivo, pur denunciando un forte accentramento di poteri da parte governativa a scapito delle Prefetture, determinano il protocollo d'intervento che diventerà prassi. Articolo 16: "Con decreti reali sarà pubblicato l'elenco dei comuni danneggiati ai quali si applicheranno le disposizioni della presente legge, e si provvederà pure all'approvazione dei regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni medesime.". L'articolo 17 stabilisce la nomina di una Commissione: "Una Commissione di dodici membri, nominati con decreto reale ..., darà parere sulle proposte di decreti reali e sui regolamenti ..., nonché sul riparto del sussidio e sui mutui alle province, ai comuni, agli enti morali e ai privati. Essa inoltre avrà facoltà di proporre al Governo tutto ciò che reputerà opportuno per la migliore applicazione della presente legge." Quest'ultimo articolo, in particolare, produce un nuovo iter burocratico amministrativo afferente alle calamità naturali: accentrando le competenze nelle mani di una Commissione con sede nella Capitale, si stabilisce un protocollo che, tra l'altro, stigmatizza la centralità del potere a fronte, come accennato, dell'autorità periferica cui tutto era stato delegato per provvedere alle necessità nate a seguito del sisma dell'Isola di Ischia con la legge n. 1985 del 1884. Su proposta del ministro dell'Interno e di quelli delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, industria e commercio la Commissione fu nominata con decreto 12 giugno 1887, n. 4561. Si tratta di un disposto di 7 articoli che vede la nomina di sette parlamentari, un direttore generale della Banca Nazionale, un direttore generale del tesoro, un ispettore generale del Genio civile e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un direttore capo divisione del ministero dell'interno e un direttore capo divisione del ministero dell'agricoltura, industria e commercio. Gli articoli 2 e 3 elencano i nomi e le qualifiche dei membri e designano il presidente e il vice presidente. L'Articolo 4 determina che la Commissione ha sede in Roma e potrà trasferirsi sui luoghi danneggiati dal sisma per le indagini e per i lavori che riterrà necessari, valendosi del personale tecnico e amministrativo che stimerà utile all'espletamento del suo mandato; fa, inoltre, specifico obbligo alle autorità amministrative di fornirle tutti i dati, i documenti e le notizie di cui avrà bisogno. All'articolo 5 si stabiliscono le regole con cui la Commissione emanerà le sue deliberazioni. L'articolo 6 ordina che con decreto del Ministro dell'interno venga nominato un funzionario amministrativo con funzioni di segretario e, infine, l'articolo 7 dispone che: "Compiuto il mandato, la Commissione farà una relazione sul suo operato che sarà pubblicata e comunicata al Parlamento.". Con successivi decreti furono stilati gli elenchi dei comuni ai quali applicare le disposizioni di legge: regio decreto 26 giugno 1887, n. 4662 che determina i comuni della provincia di Porto Maurizio danneggiati dal terremoto; regio decreto 26 giugno 1887, n. 4663 che determina i comuni della provincia di Genova danneggiati dal terremoto; regio decreto 3 luglio 1887, n. 4706 che determina i comuni della provincia di Cuneo danneggiati dal terremoto. [a cura di F. Pizzaroni]
  • soggetto produttore:
  • Commissione Reale pei danneggiati dal terremoto della Liguria, 23 febbraio 1887 (1887 - 1894)
  • identificativo:
  • IT-ACS-AS0001-0001539
  • fonti collegate:
  • Serie archivistiche correlate: Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, Divisione II amministrazioni comunali e provinciali; Ministero dell'Interno, Direzione generale affari generali e personale, Divisione affari generali, Ricompense ad atti del valor civile; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero della Real Casa; Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia; Ministero dell'industria, commercio e artigianato, Ufficio italiano brevetti e marchi
  • consistenza:
  • 45 bb.
  • strumenti:
  • Inventario elettronico xdams (elettronico), Fosca Pizzaroni, Tommaso Borghi, 2007

Cerca nella guida

Libera

Denominazione

Estremi cronologici

anno      cerca
in tutto il patrimonio in questo fondo

Strumenti

Archivio Centrale dello Stato
Piazzale degli Archivi, 27 | 00144 ROMA EUR
sovrintendente
Elisabetta Reale