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Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste Istituito con r.d. 29 mag. 1941, n. 489, un d.m. 4 novembre dello stesso anno ne regolò il funzionamento e l'ordinamento interno. Modificazioni nella sua composizione furono previste dal r.d. 24 luglio 1942, n. 1122. Massimo organo tecnico consultivo del ministero, il consiglio era diviso in cinque sezioni relative ai seguenti rami di attività: sperimentazione e fitopatologia; coltivazioni erbacee e arboree; zootecnia e caccia; bonifica e colonizzazione; foreste. In particolare la sezione prima esprimeva parere sull'attività, l'ordinamento, l'indirizzo degli istituti di sperimentazione agraria e sui programmi di intervento relativi alla difesa contro malattie e parassiti delle piante coltivate e dei prodotti agrari; la seconda su tutti i problemi tecnici attinenti al progresso delle coltivazioni erbacee e arboree, sulle direttive per la concessione di contributi per incoraggiamenti a determinate colture, su concorsi a premio, magazzini e impianti per la lavorazione dei prodotti agricoli, disciplina degli ammassi; la terza sulle direttive generali di carattere tecnico per il miglioramento del patrimonio zootecnico e della produzione foraggera, sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia, bachicoltura, apicoltura, ippicoltura; la quarta sui piani generali di bonifica in relazione ai fini economico-sociali (l'esame tecnico spettava al consiglio superiore dei lavori pubblici), perimetri dei comprensori di bonifica, proposte di statuti, regolamenti, bilanci e provvedimenti di fusione di consorzi, fondi per il credito agrario di miglioramento; la quinta sulla determinazione dei terreni da sottoporre a vincolo forestale, sui progetti relativi alle maggiori opere di sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento o sistemazione di pascoli montani. Spettava al consiglio riunito in assemblea generale l'esame delle proposte riguardanti la determinazione delle superfici da destinare a specifiche colture o l'adozione di metodi di lotta alle malattie delle piante, l'indirizzo tecnico per l'incremento delle razze animali, le norme per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici, la classifica dei nuovi comprensori di bonifica, le prescrizioni di massima in materia di polizia forestale. Sospesa l'attività degli organi consultivi dello Stato in base al r.d.l. 30 ott. 1943, n.2/B, il consiglio superiore di fatto cominciò a funzionare solo nel 1954, con la nomina dei componenti e l'insediamento del presidente il 23 settembre di quell'anno. Particolari compiti furono attribuiti al consiglio per l'attuazione dei due piani quinquennali per lo sviluppo dell'agricoltura approvati con leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910. La prima legge definì il ruolo del consiglio nella determinazione delle direttive di intervento: il ministro, nello stabilire i criteri fondamentali per l'applicazione degli incentivi e per l'attuazione coordinata delle iniziative, doveva avvalersi del parere del consiglio, il quale era tenuto a sentire i comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste, integrati dai rappresentanti degli uffici periferici statali delle amministrazioni dei lavori pubblici, del lavoro, della pubblica istruzione, della sanità. In base al d.p.r. 23 nov. 1967, n. 1318 sul riordinamento della sperimentazione agraria, il consiglio doveva esprimere parere circa gli indirizzi della ricerca e della sperimentazione e in materia di concorsi e nomine dei direttori degli istituti. In applicazione del d.p.r. 30 giu. 1972, n. 748, il d.m. 3 ago. 1973 di riordinamento del ministero previde un'articolazione del consiglio in quattro sezioni, di cui definì gli ambiti di competenza: la sezione prima si occupava della componente agroforestale sull'assetto territoriale, di difesa del suolo, sistemazione idrogeologica, conservazione dell'ambiente naturale; la sezione seconda di bonifica, sistemazioni idraulico-agrarie, irrigazione, meccanizzazione ed elettrificazione rurale, sviluppo tecnologico in agricoltura, difesa dall'inquinamento; la sezione terza di coltivazioni erbacee ed arboree, malattie delle piante, sperimentazione agraria; la quarta di allevamenti zootecnici, faunistici e ittici nelle acque interne. Il d.p.r. 24 lug. 1977, n. 616 confermò l'utilità degli organi tecnici consultivi dello Stato, riconoscendo anche alle regioni la possibilità di avvalersene. Di fatto in seguito alla regionalizzazione delle funzioni amministrative, poiché le regioni crearono anche propri organi consultivi, si deteminò un progressivo restringimento dell'attività del consiglio superiore. La l. 4 dic. 1993, n. 491, che istituì il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali prevedeva anche la soppressione o il riordino degli organi consultivi del ministero. In attesa di un provvedimento di riordino, fu prorogata più volte, con decreti ministeriali, l'operatività del consiglio superiore che è stato infine soppresso dal d.p.r. 28 mar. 2000, n. 450 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. [a cura di N. Eramo]

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