OSCAR GuidaInventario [id=57464353-b199-42c3-81b4-c748e6d321c5, idGuida=IT-ACS-AS0001-0001860, nomeGuida=Domicilio obbligatorio: fascicoli personali dei coatti (sezione seconda), idContesto=, idGuidaRaggruppamento=IT-ACS-AS0001-0004652, nomeGuidaRaggruppamento=ARCHIVI DEGLI ORGANI POLITICI E AMMINISTRATIVI DELLO STATO, idGuidaLivello2=IT-ACS-AS0001-0001393, nomeGuidaLivello2=MINISTERO DELL'INTERNO, dataGuidaLivello2=1814 - 1986, hierGuidaLivello2=00001.00003.00026, dbInventario=acsSt0414, idInventario=IT-ACS-GEAST0414-000001, nomeInventario=Ministero dell'interno. Direzione generale pubblica sicurezza. Divisione polizia. Domicilio obbligatorio, fascicoli personali dei coatti (sezione II), nomeInventarioCorto= Domicilio obbligatorio, fascicoli personali dei coatti (sezione II), strumentiCodice=, strumentiData=2011, strumentiAutore=L. Garofalo - N. Mosciatti, dataPubblicazione=20140710]
vai al complesso documentale
  • consistenza:
  • 3704 fascicoli (buste 219)
  • ambiti e contenuto:
  • Previsto dalla legge 15 agosto 1863, n. 1409, come strumento eccezionale e temporaneo per contrastare il brigantaggio nelle province meridionali, il domicilio coatto divenne una delle misure ordinarie di polizia disciplinate nella legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144. Tali misure di polizia si basavano su situazioni di sospetto a carico di soggetti ritenuti socialmente (o politicamente) pericolosi, desunte da generici atteggiamenti o condizioni di vita, quali l'essere ozioso, vagabondo, "diffamato", cioè indicato dalla voce pubblica come autore di reati contro la proprietà o contro il patrimonio, ovvero di reati di violenza contro le persone. Erano applicate da commissioni amministrative provinciali senza le garanzie di legalità proprie del processo penale. Tra esse compariva in primo luogo l'ammonizione, che aveva come destinatari gli oziosi, i vagabondi e i "diffamati"; l'ammonito doveva procurarsi un lavoro, fissare una stabile dimora, non rincasare la sera più tardi di una certa ora e non uscire la mattina prima di una certa ora; in caso di violazione di tali prescrizioni, era considerato colpevole di un vero e proprio reato, punito con l'arresto sino ad un anno. Il domicilio coatto era disposto nei confronti degli ammoniti già condannati per la violazione delle prescrizioni o per delitti contro la persona o la proprietà. Comportava l'obbligo di risiedere per un periodo variabile da uno a cinque anni in una delle colonie istituite nelle isole minori (Capraia, Gorgona, Elba, Giglio, Ponza, Ventotene, Ischia, Ustica, Lipari, Favignana, Pantelleria, Linosa, Lampedusa, Tremiti). In seguito all'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926, il domicilio coatto divenne confino di polizia e con rdl 15 luglio 1926 n. 1254, convertito in l. 2 giugno 1927 n. 933, fu introdotto l'istituto del confino speciale per i mafiosi.
  • fonti correlate:
  • Ministero dell'Interno, DGPS, Divisione affari generali e riservati, Ufficio confino di polizia, 1926 - 1943 Ministero dell'interno, DGPS, Divisione polizia, Confino di polizia e confino speciale per i mafiosi, 1926-1940 Ministero dell'interno, DGPS, Divisione polizia, Confino di polizia e confino speciale per i mafiosi, 1944-1956
  • permalink:
  • http://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/inventario/IT-ACS-GEAST0414-000001

Cerca gli inventari

Denominazione

cerca

Cerca nell'inventario

Libera

Denominazione

Estremi cronologici

anno      cerca
Archivio Centrale dello Stato
Piazzale degli Archivi, 27 | 00144 ROMA EUR
sovrintendente
Elisabetta Reale