OSCAR GuidaInventario [id=9c027092-19df-484e-b8a6-fccb6c8ea1d4, idGuida=IT-ACS-AS0001-0000784, nomeGuida=Proprietà diretto-coltivatrice, idContesto=, idGuidaRaggruppamento=IT-ACS-AS0001-0004652, nomeGuidaRaggruppamento=ARCHIVI DEGLI ORGANI POLITICI E AMMINISTRATIVI DELLO STATO, idGuidaLivello2=IT-ACS-AS0001-0000739, nomeGuidaLivello2=MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, dataGuidaLivello2=1900 - 1993, hierGuidaLivello2=00001.00003.00010, dbInventario=acsSt0155, idInventario=IT-ACS-AS0155-0000001, nomeInventario=Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Direzione generale produzione agricola. Divisione settima - credito agrario. Ufficio per la proprietà diretto-coltivatrice , nomeInventarioCorto= Ufficio per la proprietà diretto-coltivatrice , strumentiCodice=, strumentiData=2007 , strumentiAutore=N. ERAMO - A. M. DE ROSSI, dataPubblicazione=20140627]
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  • storia archivistica:
  • Versamento effettuato dal Ministero per le politiche agricole, Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, 1999.
  • ambiti e contenuto:
  • La documentazione della serie concerne l'applicazione delle leggi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, a partire dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144. Il decreto del 1948 prevedeva "provvidenze a favore della piccola proprietà contadina", quali la riduzione dell'imposta di registro e ipotecaria sulle compravendite e sulle concessioni in enfiteusi di fondi rustici, e la concessione di mutui agli acquirenti dei fondi, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi (art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760). Per poter beneficiare delle agevolazioni, il "compratore o enfiteuta" doveva essere persona che dedicava abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e non possedeva altri fondi rustici. I mutui potevano essere concessi anche a cooperative regolarmente costituite, sia che si proponessero la conduzione collettiva del fondo, sia che ne prevedessero la divisione fra i soci (con relativo frazionamento del mutuo). Norme aggiuntive al decreto legislativo n. 114 recava la legge 29 luglio 1949, n. 473, che prevedeva agevolazioni fiscali per le vendite di terreni effettuate ai fini della formazione della proprietà contadina, da concedersi agli enti di colonizzazione, ai consorzi di bonifica integrale, all'Ente nazionale per le Tre Venezie e altri enti pubblici. Successivamente la legge 1° febbraio 1956, n. 53 autorizzava l'iscrizione di una somma di diciotto miliardi di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, per gli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1985-86, somma destinata alla concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi (4,50%) sui mutui e all'erogazione di sussidi per opere di miglioramento fondiario inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina: edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti; opere di dissodamento dei terreni e di sistemazione idraulica e irrigua. Ulteriori stanziamenti furono stabiliti dalle leggi: 20 febbraio 1958, n. 189; 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura); 26 maggio 1965, n. 590. Quest'ultima legge istituiva un fondo di rotazione per la concessione di mutui quarantennali, al tasso annuo dell'uno per cento, a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonché agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, per l'acquisto di fondi rustici riconosciuti idonei alla costituzione di aziende e alla realizzazione di imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico. Agli acquirenti dei fondi potevano anche essere concessi prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione. La concessione di mutui e prestiti era subordinata al nulla-osta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o, per gli importi superiori ai trenta milioni di lire, dell'Ispettorato compartimentale territorialmente competente. (A cura di Nella Eramo)
  • ordinamento e struttura:
  • La numerazione di corda dei fascicoli è stata attribuita in seguito al riordinamento dell'archivio, che ha permesso di verificare l'esistenza di consistenti lacune: la documentazione conservata costituisce un campione della totalità dei fascicoli prodotti in un ampio arco temporale. Nell'inventario la diversa tipologia delle pratiche viene evidenziata dai titoli che di seguito si elencano:

    Decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114; legge 22 marzo 1950, n. 144; altri provvedimenti e proposte di legge a favore della piccola proprietà contadina (fasc. 1).
    Contributi per l'acquisto di terreni dell'Opera nazionale per i combattenti (fascc. 2-39).
    Concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui: decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni. Ditte A-Z (fascc. 40-1325).
    Mutui con estinzione anticipata. Ditte A-Z (fascc. 1326-1410).
    Estinzione anticipata di mutui. Istituti bancari (fascc. 1411-1421).
    Mutui revocati (fascc. 1422-1425).
    Concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui a cooperative (fascc. 1426-1620).
    Mutui ai sensi della legge 1 febbraio 1956, n. 53. Art. 10, lettera b - fondi di anticipazione. Ditte A-Z (fascc. 1621-1923).
    Legge 20 febbraio 1958, n. 189. Art. 2, lettera b - fondi surplus U.S.A. Ditte A-V (fascc. 1924-1960).
    Legge 2 giugno 1961, n. 454. Art. 27. Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. Ditte A-T (fascc. 1961-1993).
    Legge 26 maggio 1965, n. 590 e d.p.r. 15 novembre 1965, n. 1390, art. 13. Ricorsi. Ditte A-V- (fascc. 1994-2017).
    Affari generali (fascc. 2018-2078).
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  • http://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/inventario/IT-ACS-AS0155-0000001

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