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CORTE DEI CONTI Fu istituita subito dopo l'unificazione con l. 14 ago. 1862, n. 800, e posta alle dipendenze del Ministero delle finanze. Modifiche furono apportate con r.d. 18 nov. 1923, n. 2441, con r.d. 5 feb. 1930, n. 21, con l. 3 apr. 1933, n. 255: il decreto del 1930 poneva la corte dei conti alle dipendenze del capo del governo. Con l'avvento della repubblica e la nuova costituzione (art. 100) la corte dei conti riacquistò la caratteristica di esercitare il controllo di legittimità nei confronti del governo, come massimo organo di controllo sull'amministrazione dello Stato, occupando in seno all'ordinamento una posizione di indipendenza e di insindacabilità. Il controllo viene altresì esercitato sulla gestione degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e sulle regioni a statuto speciale. Il controllo può essere esercitato in via preventiva e successiva. La corte dei conti e' anche la suprema magistratura amministrativa in materia di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge (art. 103 della costituzione). La disciplina di tali funzioni e' contenuta negli artt. 44 e seguenti del testo unico sulla corte dei conti approvato con r.d. 12 lug. 1934, n. 1214, integrato dal r.d.l. 28 giu. 1941, n. 856, dalla l. 21 mar. 1953, n. 161, dalla l. 20 dic. 1961, n. 1345, e nel regolamento di procedura approvato con r.d. 13 ago. 1933, n. 1038. [Tratto dal Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani]

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