La l. 21 apr. 1861, n. 1, stabiliva la formula per la promulgazione delle leggi. Con r.d. 21 apr. 1861, n. 2, veniva introdotta " una nuova numerazione progressiva per gli atti di governo ". La collezione di tali atti veniva intitolata Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. L'art. 6 del regolamento allegato al decreto prevedeva la formazione annuale di uno o più volumi di supplemento alla Raccolta nei quali venivano inseriti per esteso o per estratto i decreti e i regolamenti non concernenti " la generalità dello Stato o l'universalità dei cittadini, o quegli altri simili atti di cui non occorre l'affissione ". Tale distinzione non fu più effettuata a partire dal 1911, in base a decreti particolari per ciascun ministero. Il r.d. 30 dic. 1871, n. 605, stabiliva che gli originali delle leggi e dei decreti fossero conservati nell'Archivio di Stato di Roma, istituito con lo stesso decreto. La l. 15 dic. 1930, n. 1696, stabiliva le formule per la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale ai sensi della l. 9 dic. 1928, n. 2693. Con r.d. 24 set. 1931, n. 1256, veniva approvato il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti. [Tratto dal Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani]