Ministero dell'interno. Direzione generale pubblica sicurezza. Divisione affari generali e riservati. Ufficio confino di polizia (1926 - 1943)

Con l. 31 dicembre 1925, n. 2318, il governo fu autorizzato a modificare le disposizioni della legge di pubblica sicurezza, approvata nel 1889, coordinandole con il codice penale ed altre leggi. Con r.d. 6 nov. 1926, n. 1848, fu approvato il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che ampliava e trasformava in parte le competenze della polizia, particolarmente in rapporto alla valutazione dell'azione contraria agli interessi nazionali. Veniva pertanto esteso l'istituto dell'ammonizione alle persone designate dalla pubblica voce come pericolose all'ordine nazionale dello Stato e veniva introdotto come misura di prevenzione l'istituto dell'assegnazione al confino di polizia (istituto che sostituiva e modificava il precedente domicilio coatto) per coloro che avevano commesso o avevano manifestato l'intenzione di commettere atti diretti a sovvertire violentemente l'ordinamento politico, sociale ed economico dello Stato o a menomarne la sicurezza. Ulteriori disposizioni in materia di misure amministrative di polizia furono apportate con il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo codice penale. A seguito dell'introduzione del confino di polizia veniva istituito l'Ufficio per il confino politico nell'ambito della sezione prima della divisione affari generali e riservati che si occupava del confino e dell'ammonizione decisi per motivi di ordine politico e sociale.
L'assegnazione al confino di polizia e/o l'ammonizione, sia per motivi politici che per motivi comuni, veniva decisa da commissioni provinciali presiedute dal prefetto, le cui ordinanze erano trasmesse al ministero dell'Interno che designava la località. Contro l'assegnazione al confino di polizia era ammesso il ricorso ad una Commissione di appello che aveva sede presso la Direzione generale di pubblica sicurezza.
L'istituto del confino venne dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte n. 43 del 1957. [tratto dal Sistema guida generale degli archivi di Stato italiani]