Ministero delle partecipazioni statali

Nasce dalla partecipazione dello Stato nella vita economica, attraverso l'acquisto di azioni di società private, che ha assunto enorme importanza nel dopoguerra e dalla necessità di sostenere l'attività di alcune imprese o gruppi di imprese o settori produttivi svincolando l'approvvigionamento di materie prime essenziali da mercati di monopolio o dal predominio di gruppi stranieri. Per tutelare determinati rami di produzione industriale fra i quali anche quelli alimentare e farmaceutico e sviluppare attività non sostenuta dall'iniziativa privata. Il Ministero nasce dalla convergenza della sinistra democristiana e della sinistra parlamentare volta ad indirizzare lo sviluppo economico del Paese creando occupazione, rilanciando zone depresse, e promuovendo attività trascurate dall'iniziativa privata, una politica di piena occupazione. A seguito di un lungo dibattito, iniziato fin dai primi anni cinquanta e nell'agosto del 1954 i deputati approvano una mozione che impegnava il Governo ad assumere iniziative atte a produrre lo sganciamento dell'IRI dalla Confindustria. Il Governo guidato da Antonio Segni vara il disegno di legge di istituzione del Ministero, dopo il lungo iter di dibattiti e proposte, viene presentato, nel luglio del 1955, alla Camera dei Deputati. La legge n. 1589 del 22 dicembre 1956, che istituisce il Ministero delle Partecipazioni Statali, viene approvata, con votazione a scrutinio segreto, con larghissima maggioranza ed entra in vigore il 7 febbraio 1957. La legge devolve al nuovo ministero i compiti e le attribuzioni già spettanti al Ministero delle Finanze nei confronti delle partecipazioni da esso gestite e delle aziende patrimoniali e al demanio mobiliare dello Stato. Vengono inoltre devoluti i compiti e le attribuzioni già spettanti ad altri organi dello Stato (Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio, Comitati di Ministri e di altri Ministeri, il Ministero del Tesoro e dell'Industria e Commercio), in relazione all' IRI, all'ENI e a tutte le imprese con partecipazione statale diretta o indiretta, l' Ente autonomo di Gestione per le Aziende Minerarie (EGAM) e l' Ente Autonomo di Gestione per il Cinema (EAGC) e l' Ente Autonomo di Gestione per le Aziende Termali (EAGAT), istituiti con il DPR 7 maggio 1958 n. 574, n. 575 e n. 576; l' Ente di Finanziamento dell'Industria Meccanica (EFIM) che nasceva con il DPR 27 gennaio 1962 n. 38 e che subentrava al FIM Fondo industria meccanica liquidato e l' Ente Autonomo Mostra d'Oltremare (EAMO). Le direttive non sono però rimesse all'esclusivo apprezzamento del Ministro delle partecipazioni statali. Questi deve concordare l'indirizzo generale con i ministri interessati ai vari settori nei quali lo Stato è presente con proprie partecipazioni azionarie. A tale scopo è stato istituito presso il Ministero il Comitato permanente per le partecipazioni statali presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, oltre che dal Ministro delle Partecipazioni Statali, dai Ministri del Bilancio, del Tesoro, dell'Industria e il Commercio e del Lavoro e della Previdenza Sociale che provvede a coordinare l'azione del Ministero. Le principali linee di sviluppo degli Enti venivano fissate dal governo attraverso il Comitato interministeriale per le partecipazioni statali, previsto dalla L. 22dicembre 1956 n. 1589 art. 4; gli Enti potevano comunque trovare soluzioni alternative più "economiche". Si considerano escluse dal campo delle partecipazioni statali, sia le cosiddette "gestioni dirette dello Stato" che non avevano personalità giuridica autonoma e distinta da quella dello Stato (arsenali militari, officine ferroviarie ecc.), sia le "aziende autonome dello Stato (Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, ecc.). Il ministero esercitava il controllo sull'attività svolta dalle imprese a partecipazione statale; tale controllo, a seconda dei casi, poteva avere natura preventiva o successiva, ispettiva o sostitutiva sull'attività svolta dalle imprese a partecipazione statale. Nella sfera di competenza del nuovo ministero venivano dunque comprese: - le aziende patrimoniali facenti parte del demanio dello Stato (in particolare le terme demaniali); - le partecipazioni statali facenti capo al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio; - IRI, ENI e le imprese o gli enti pubblici e privati con partecipazione diretta o indiretta, con esclusione degli enti pubblici economici la cui attività deve essere coordinata in diversa sede. Con la L. 27 febbraio 1967 n. 48 fu istituito il Comitato per la Programmazione economica (CIPE); la medesima legge delegò il governo a provvedere alla soppressione del Comitato per le Partecipazioni Statale, e a riordinare le attribuzioni e la composizione dei Comitati dei Ministri aventi competenza economica e finanziaria: ciò al fine di evitare duplicazioni e di assicurare il coordinamento con le funzioni svolte dal CIPE, con un dichiarato intento di apprestare un vero e proprio Gabinetto Economico, in grado di assicurare una strutturazione unitaria e articolata all'attività di programmazione economica, affidandogli il ruolo di coordinamento sull'attività degli altri Comitati. Il ministro delle Partecipazioni Statali mantiene le sue competenze di indirizzo e di specificazione politica fissato dal CIPE, titolare di un potere integrativo se non in contrasto con l'indirizzo generale. Con l'approvazione del piano quinquennale di sviluppo economico (L. n. 685 del 27 luglio 1967) e con l'istituzione del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica; nonché del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CIPE, l'attività delle partecipazioni statali confluisce definitivamente nell'ambito della programmazione economica. Il Ministero delle Partecipazioni Statali mantiene, sulla base dell'esperienza acquisita, i poteri e le responsabilità nei confronti degli enti di gestione e delle società a partecipazione diretta, ma strutture del sistema delle Partecipazioni Statali si appesantiscono con la legge n. 675/1977 che ha istituito un nuovo comitato interministeriale, il CIPI, che esprime la sua approvazione degli indirizzi di politica industriale con anche il compito di approvare i programmi annuali e pluriennali di investimento delle imprese a partecipazione statale. Al CIPE e al CIPI spetta, dunque, la funzione di indirizzo dell'intero sistema delle Partecipazioni Statali attraverso la definizione e le direttive di programmi generali e coordina quindi anche l'azione del Ministero delle Partecipazioni Statali. La relazione Chiarelli nel 1975 e la relazione della Commissione Amato, 1981, richiedono specifiche indicazioni e la formalizzazione sia delle direttive di governo agli enti di gestione, sia dei criteri e metodi delle valutazioni finanziarie, produttive e tecniche fatte dagli enti rispetto alle implicazioni operative di tali direttive. Il Ministero delle Partecipazioni Statali opera dal 1957 al 1993; la sede del ministero coincise dal 1957 al 1958 con quella della Direzione Generale del Demanio Pubblico in Via del Quirinale n. 30; dal 1959 la sede viene trasferita in Via Sallustiana n. 53 e successivamente in Via Mario Pagano. Nella fase iniziale il ministero era strutturato all'insegna di una organizzazione snella e razionale, legata a concetti moderni di efficienza. L'apparato organizzativo ridotto ed costituito da un Ispettorato generale, da un Servizio per gli affari amministrativi e del personale, da un Servizio per gli affari economici. Il personale tutto è composto da 100 unità. Il DM 30/8/1958 (pubblicato insieme al DM 5 febbraio 1958 nel Codice delle partecipazioni e delle aziende patrimoniali dello Stato, Milano, 1959, pp. 9 - 13) istituisce 12 divisioni facenti capo all'Ispettorato Generale, al Servizio per gli Affari Economici e al Servizio per gli Affari Amministrativi e per il Personale. Le divisioni risultavano così suddivise: Ispettorato Generale a cui fanno capo tre divisioni I-III Servizio per gli Affari Amministrativi e per il Personale divisioni IV-VII Servizio per gli Affari Economici costituito da divisione VIII-XII Con l'ordine di servizio n. 9 del 4 maggio 1959 vengono apportati alcuni cambiamenti, istituita una Segreteria tecnica e alcune funzioni del Servizio per gli affari amministrativi passano all'Ispettorato generale; la Segreteria tecnica, posta alle dipendenze dell'Ispettorato, assumeva anche l'istruttoria delle questioni da esaminare in sede di Comitato interministeriale e la direzione della Biblioteca; il Servizio Affari Economici si occupa esclusivamente di coordinamento, controllo del Ministero con competenze divise per settori perdendo la divisione relativa alla ricerca. Il Ministero esercita attività di controllo verificando l'adesione agli indirizzi, rilasciando autorizzazioni ed approvazioni d'operazioni societarie e controllando l'andamento economico degli Enti. Il D.M. 26 maggio 1966 completa la prima struttura del Ministero, costituendo alcuni uffici speciali: l'Ufficio studi legislativi, l'Ufficio interrogazioni e rapporti con il Parlamento, e l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni alle dipendenze del Gabinetto. Transitate al CIPE furono le funzioni di controllo, precedentemente riservate al Ministero delle partecipazioni statali, definite dal DPR 14 giugno 1967, n. 554 ad esso rimane il compito di comunicare le direttive stabilite dal CIPE agli Enti e di verificarne l'adesione e la realizzazione, e poi con decreto presidenziale n. 282 del 31 marzo 1971 il Ministero viene così strutturato in tre direzioni generali, a loro volta articolate in diciotto divisioni ed in un ispettorato generale. Il Ministero appare quindi così organizzato: un Ispettorato generale per i Servizi Ispettivi, una Direzione generale per i programmi e lo sviluppo, una Direzione generale per gli Affari Economicied una Direzione generale per gli Affari generali e l'organizzazione amministrativa (Div. XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII) create dal DPR 31 marzo 1971 n. 282. Il Ministero mantiene questa organizzazione fino alla sua soppressione. Nel giugno 1980 la Comunità Economica Europea iniziò a verificare le relazioni finanziarie degli Stati membri e le loro imprese pubbliche con una conseguente necessità di riforma del sistema delle partecipazioni statali. Fino al 1992 il controllo politico su IRI, ENI ed EFIM fu esercitata da vari organi (Ministero delle Partecipazioni Statali, il Comitato Interministeriale per la Politica Industriale (CIPI), il Comitato Interministeriale per la Politica Economica (CIPE) ed il governo e varie commissioni nei due rami del Parlamento). E a seguito della drastica riduzione degli aiuti statali dopo il 1987, e della loro cessazione a partire del 1991, la situazione diviene gravissima per il gruppo EFIM e per le attività non finanziarie dell'IRI. Dato che le continue perdite e la situazione debitoria azzerano il capitale sociale dell'EFIM, il governo Amato avvia, nel luglio 1992, le procedure di liquidazione. Con la delibera del CIPE del 25.3.1992 ai sensi della L. n.35 del 29.1.1992 avviene la trasformazione degli Enti di gestione in società per azioni, di cui lo Stato manteneva il controllo. Nel 1992 IRI ed ENI divennero società per azioni ed il loro capitale passa nelle mani del Ministero del Tesoro e vengono avviate le procedure di liquidazione dell'EFIM. Il Ministero, che il Governo Amato l'aveva completamente svuotato di competenze e il referendum popolare proposto dal Comitato per la riforma democratica ne decreta la soppressione il 18 aprile 1993 con D.L. 23 aprile 1993 n. 118 convertito in legge L. 23 giugno 1993 n. 202: la legge 22 dicembre 1956 n. 1589 fu definitivamente abrogata. Dopo il referendum del 1993 e le relative leggi le competenze e i compiti residuali vennero trasferiti al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato e, per la dismissione delle partecipazioni, al Ministero del Tesoro. [a cura di M. Martelli]