Associazione italiana della Croce Rossa - CRI

Ente privato di interesse pubblico, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, ha scopi di assistenza sanitaria e sociale in pace e in guerra. Fu costituita per iniziativa del Comitato milanese dell'Associazione italiana per il soccorso ai feriti e malati in guerra, sulla base delle deliberazioni della Conferenza internazionale di Ginevra del 26 ottobre 1863 e della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (entrata in vigore nel Regno con r.d. 9 set. 1907 n. 545). Fu eretta in corpo morale con r.d. del 7 feb. 1884 n. 1243 e con r.d. del 5 feb. 1911 fu approvato lo statuto, successivamente aggiornato. Dopo i provvedimenti iniziali che ne determinarono le attribuzioni in tempo di guerra e di pace, emanati con r.d. 23 mag. 1915 n. 719 e successive modifiche, si riordinò l'associazione su basi più efficienti con il r.d.l. del 10 ago. 1928 n. 2034: essa era rappresentata da un presidente e amministrata da un Comitato centrale presso il quale funzionavano gli uffici esecutivi la cui direzione era affidata a un direttore generale. In periferia era ordinata in comitati provinciali, sottocomitati e delegazioni. Le attività relative allo svolgimento del programma di pace venivano esercitate sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, mentre le attribuzioni previste per il tempo di guerra erano esercitate alle dipendenze del ministero della guerra. Con r.d. 30 dic. 1940 n. 2024 si approvò il regolamento dell'associazione per il tempo di guerra e in seguito al r.d.l. del 9 mag. 1944 n. 132 l'Associazione passò alle dipendenze del Capo del Governo a cui erano demandati anche i poteri di vigilanza e tutela già attribuiti ai competenti ministeri. Successivamente con l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, furono attribuiti a quest'ultimo i poteri i poteri di vigilanza e tutela sulla CRI in virtù dell'art. 8 del d. lgs. lgt. del 31 lug. 1945 n. 446. In seguito alle ripercussioni degli eventi bellici si riorganizzarono i compiti dell'Associazione per il tempo di pace con d. lgs. c.p.s. del 31 nov. 1947 n. 1256: si trattava di attività integrative previste in casi di calamità o emergenza, disimpegnate con propri servizi a gestione diretta; inoltre ricevette il compito di organizzare su piano nazionale il servizio della trasfusione del sangue, coordinando l'attività delle associazioni dei donatori di sangue. Soprattutto si determinò che ogni nuova iniziativa nel campo trasfusionale da parte di enti pubblici o istituzioni private doveva essere previamente concordata con la CRI. Si affiancarono a questi i compiti di integrazione dell'opera di tutela della salute dell'infanzia e la gestione di opere assistenziali per particolari esigenze sociali. Le competenze dell'ACIS cessarono con l'istituzione del Ministero della sanità, avvenuta con la l. del 13 mar. 1958. Con la l. del 14 lug. 1967 n. 592 il Ministero emanò le direttive tecniche per l'organizzazione dei servizi inerenti alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano: all'Associazione fu affidata l'organizzazione e il funzionamento del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, con compiti anche di ricerca, consulenza tecnica, addestramento e aggiornamento per medici e tecnici dei servizi trasfusionali. Sostanziali modifiche nell'assetto dell'associazione si verificarono a seguito della l. 23 dic. 1978 n. 833 che istituì il servizio sanitario nazionale e trasferì alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria. Con d.p.r. n. 613 del 31 lug. 1980 si dispose il riordinamento della CRI in conformità alle convenzioni e risoluzioni internazionali, al principio volontaristico, alla gratuità delle cariche, con articolazione delle strutture su base regionale, pur conservando l'unitarietà di sodalizio. Nessuna modifica venne apportata al corpo militare e al corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle forze armate nonché alle prerogative del Ministero della difesa. Con la l. 25 giu. 1985 n. 342 fu concessa la bandiera militare al Corpo militare della CRI ausiliario delle forze armate. La l. 4 mag. 1990 n. 107 che disciplinò le attività trasfusionali, abrogò la precedente l. del 1967 e i centri trasfusionali divennero strutture ospedaliere trasferite presso le Unità sanitarie locali competenti per territorio. Inoltre con il regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità, approvato con d.p.r. 2 feb. 1994 n. 196, si determinò che il Servizio per la vigilanza sugli enti provvedeva alla vigilanza sulla CRI. Con successivo d.l. 30 giugno 1994 n. 419 l'attribuzione del Centro nazionale trasfusione sangue e dei centri trasfusionali ospedalieri ad esso collegati, rimaneva all'associazione. I servizi svolti dal Centro nell'ambito della ricerca sierologica, batteriologica immunoematologica e biologico-molecolare, con ordinanza commissariale n. 6407 del 10 lug. 1987, furono affidati al Laboratorio centrale della CRI che attualmente svolge anche attività di prevenzione delle malattie di maggior rilevanza sociale. A seguito dei criteri fissati dal d.p.r. n. 613 del 1980 per il riordinamento dell'Associazione e del DPCM 5 luglio 2002 n. 208 riguardante l'approvazione dello statuto dell'associazione, con DPCM 6 mag. 2005 n. 97 fu approvato il nuovo statuto che abrogò il precedente e fu modificato poi con DPCM 20 nov. 2009 n. 171, attualmente vigente. In attuazione dell'art. 48 dello statuto è stato adottato l'attuale regolamento di organizzazione e funzionamento. Il Commissario straordinario è affiancato da una struttura amministrativa costituita da servizi strutturati su 3 dipartimenti oltre a quelli che dipendono direttamente dal direttore generale, come anche le direzioni regionali. Per il conseguimento dei suoi fini si avvale di personale dipendente e di seguenti organismi volontaristici. La vigilanza resta attribuita al ministero della salute. La CRI fa parte del Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che operano a favore delle vittime di conflitti armati, catastrofi naturali, e gravi situazioni di emergenza. Gli interventi di soccorso vengono realizzati mediante il coordinamento del Comitato internazionale della Croce Rossa, quale intermediario neutrale nei casi di conflitto armato, mentre la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa coordina gli interventi di soccorso alle vittime di catastrofi naturali o causate dall'uomo. [a cura di E. Ciccozzi]