Ministero della sanità. Direzione generale degli ospedali

Sorta nel 1967 in seguito allo sdoppiamento (l.20 giugno, n. 487) della Direzione generale dell'igiene pubblica e ospedali, si articolò in nove divisioni: affari generali; assistenza ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare; enti previdenziali e assistenziali; gestioni ospedaliere, bilancio sanitario del Paese; professioni e arti sanitarie; servizi speciali; igiene mentale; assistenza psichiatrica; edilizia ospedaliera. Inoltre nell'ambito della direzione si collocò la Segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, cui spettava il compito, a norma del d.lg.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 233, di decidere sui ricorsi proposti dagli Ordini delle professioni sanitarie. La materia dell'assistenza ospedaliera fu quindi riorganizzata con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, che disciplinò l'istituzione degli enti ospedalieri scorporandoli dagli istituti di assistenza e beneficenza, e predispose il trasferimento alle regioni delle funzioni statali di vigilanza e tutela, riservando allo Stato la funzione di alta sorveglianza sull'attività sanitaria e di controllo amministrativo sugli enti ospedalieri. Per effetto della stessa legge l'assetto della Direzione generale degli ospedali fu modificato, nel 1969 le divisioni divennero tredici: affari generali; affari giuridici amministrativi; programmazione ospedaliera, organizzazione e funzionamento degli ospedali, fondo nazionale ospedaliero; affari finanziari e contabili; gestioni ospedaliere; concorsi per il personale sanitario; servizi speciali; compiti didattici ed educativi degli ospedali; igiene mentale; assistenza psichiatrica; enti previdenziali e assistenziali; impiego medico delle radiazioni ionizzanti, medicina nucleare e radioprotezione; edilizia ospedaliera. Alla direzione faceva riferimento il Collegio dei revisori, istituito dalla l. 12 febbraio 1968 con l'incarico di esercitare il controllo amministrativo sugli ospedali, composto da rappresentanti dei ministeri del tesoro, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, e delle regioni.
Con il d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, emanato nel quadro dei provvedimenti normativi di attuazione dell'ordinamento regionale, venne disposto il passaggio alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera. Nel 1973, in relazione al passaggio di queste competenze alle regioni, e per effetto del d.m. 10 marzo, la Direzione generale degli ospedali fu riorganizzata in sei divisioni: affari generali; programmazione nazionale dell'edilizia ospedaliera, tecnica ospedaliera; enti ospedalieri ed altri istituti pubblici di ricovero e cura, case di cura private; esami di idoneità per sanitari ospedalieri; servizi di pronto soccorso e trasfusioni, trapianti d'organo, Croce Rossa italiana; professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie, arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Con la l. 386 del 17 agosto 1974, sono stati trasferiti dallo Stato alle regioni anche i poteri autorizzativi degli enti ospedalieri. Il processo di svuotamento di competenze in materia di assistenza ospedaliera si è poi compiuto con la l. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che ha soppresso gli enti ospedalieri facendo confluire gli ospedali nel sistema delle unità sanitarie locali. Restavano alla direzione, oltre le competenze d'indirizzo e coordinamento, quelle amministrative concernenti: l'espianto e il trapianto di organi, la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi, la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie, il riconoscimento e l'equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi, gli ordini e i collegi professionali. La direzione generale è stata soppressa per effetto del d.lg. 30 giugno 1993, n. 266 e del regolamento emanato con d.p.r. 2 febbraio 1994, n. 196; le sue competenze sono passate insieme a quelle dell'Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale e a parte dei servizi di medicina sociale, nel Dipartimento per le professioni sanitarie, risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale. [a cura di M. Di Simone]