Ministero della sanità. Alto commissariato per l'igiene e la sanità

L'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica fu istituito con d.lgt. 12 lug. 1945, n. 417 e disciplinato nelle attribuzioni e nell'ordinamento con d.lg. lgt. 31 luglio 1945, n. 446, modificato con d.lg. 8 mag. 1948, n. 1204, e con d.p.r. 4 ottobre 1949, n. 695. Posto alle dipendenze della Presidenza del consiglio dei ministri, ereditò le competenze della soppressa Direzione generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno, divenendo l'organo tecnico centrale cui spettava la tutela della salute pubblica, il coordinamento sull'attività degli uffici statali che avevano attribuzioni in materia di igiene e sanità e la vigilanza tecnica sulle organizzazioni sanitarie e sugli enti sorti con lo scopo di combattere le malattie sociali. Si articolava in un Segretariato generale, un Gabinetto e tredici uffici: due per gli affari generali e del personale, sette uffici tecnici con competenza sull'igiene pubblica, le malattie sociali, la produzione e vendita dei farmaci e i servizi veterinari; quattro distaccati per i servizi dell'UNRRA , la sanità marittima, le pensioni privilegiate, la disciplina delle acque minerali e degli stabilimenti di cure termali. L'Istituto superiore di sanità passava alle dipendenze dell'Alto commissariato. Con lo stesso d.lg. lgt. 446 gli furono demandati i poteri di vigilanza e tutela sulla CRI, l'ONMI e sull'Istituto Ettore Marchiafava. Restavano al Ministero dell'interno i poteri di vigilanza e tutela sulle istituzioni ospedaliere, soggette, in quanto opere pie, alla disciplina delle leggi sulla pubblica beneficenza; e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli stessi poteri sugli enti mutualistici, fermo restando che l'attività sanitaria di questi poteva essere oggetto di controllo da parte dell'Alto commissariato e degli uffici provinciali. L'Alto commissariato non disponeva di una propria organizzazione periferica, l'autorità sanitaria provinciale rimase, come era stato per la Direzione generale della sanità, il prefetto che, pur dipendendo gerarchicamente dal Ministero dell'interno, continuava ad esercitare le funzioni attribuitegli dal T.U. del 1934, essendo tenuto ad eseguire le disposizioni impartite dall'alto commissario; a fianco del prefetto, il medico provinciale e il consiglio provinciale di sanità; presso i comuni, il sindaco affiancato dall'ufficiale sanitario.
In dipendenza degli eventi bellici, per effetto dell'art. 2 del r.d.l. 30 ottobre 1943, n.2/B, il Consiglio superiore di sanità cessò di funzionare, al suo posto con d.lg.lgt. 22 marzo 1945, n.136, fu istituita una Commissione consultiva centrale di sanità che però non fu mai convocata. Il 13 luglio 1950 si insediò il nuovo Consiglio superiore di sanità riformato e ricostituito con l. 21 marzo 1949, n.101. Con d.p.r. 4 ottobre 1949, n. 695, l'Alto commissariato fu riorganizzato, senza alterarne le competenze, deliberando una ripartizione in: un Segretariato generale preposto al coordinamento dei servizi amministrativi, una Direzione generale dei servizi medici articolata in un ispettorato generale e quattordici divisioni e una Direzione generale per i servizi veterinari, articolata in due divisioni e un ispettorato. Una prima riforma dell'organizzazione sanitaria si ebbe con il d.p.r. 10 giugno 1955, n. 854, che attribuì alcune funzioni statali ma di esclusivo interesse locale alle province, ai comuni e agli enti pubblici. Nel 1958 con la l.13 marzo 1958, n. 296, l'Alto commissariato fu soppresso e sostituito con la creazione del Ministero della sanità. [a cura di M. Di Simone]