Opera nazionale per i combattenti

Il primo atto legislativo a favore dei combattenti fu varato con d.l. lgt. 10 dic. 1917 n. 1970 ed era di carattere assicurativo. L'Opera poté tuttavia agire solo in seguito alla costituzione del Consiglio d'amministrazione nominato con r.d. 13 marzo 1919, e cominciare concretamente la sua attività nell'aprile successivo, in base al primo Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'ente, approvato con d. lgt. 16 gen. 1919 n. 55. L'ente venne posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro. Le funzioni dell'Opera furono ripartite in tre settori di attività: sociale, finanziaria, agraria. La riforma del primo Regolamento si ebbe col r.d. 31 dic. 1923 n. 3258. L'ente fu posto sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Il successivo Regolamento legislativo approvato con r.d.l. 16 set. 1926 n. 1606, tolse all'ONC le attività transitorie dell'immediato dopoguerra e ne indirizzò tutta l'attività alla rinascita agricola del paese: l'attività agraria divenne l'attività centrale dell'ente, che si pose come artefice principale del programma di bonifica integrale. Tale Regolamento, modificato ulteriormente con i rr.dd.ll.. 23 gen. 1933 n. 11 e 15 mar. 1934 n. 531, e la cui efficacia determinò l'attività dell'ente fino alla soppressione, comportò mutamenti radicali nelle strutture: abolì il Consiglio di amministrazione e concentrò nel presidente i poteri di amministrazione e rappresentanza. Il presidente, coadiuvato da un direttore generale, era assistito da un Consiglio consultivo. Nel secondo dopoguerra l'ente passò sotto la vigilanza dell'Ministero per l'assistenza post-bellica e, con la soppressione di questo, sotto la vigilanza del Ministero agricoltura e foreste, fino al termine della sua esistenza. Con la l. 31 ott. 1978 n. 641 l'ONC venne soppressa e posta in liquidazione; con il successivo d.p.r. 31 mar. 1979 le residue competenze e il personale furono trasferiti ad enti ed altre amministrazioni locali. [a cura di E. Ciccozzi e F. Boccini]