Corte suprema di cassazione

Con r.d. 24 mar. 1923, n. 601, furono abolite le sezioni civili delle corti di cassazione di Torino, Firenze, Napoli e Palermo e fu creato un unico organo in Roma che assunse la denominazione di corte suprema di cassazione, in ordine alla quale furono emesse ulteriori disposizioni con r.d. 30 gen. 1941, n. 12. In seno all'assemblea costituente era stata avanzata la proposta, non accolta, di stabilire espressamente nella carta costituzionale l'esigenza dell'unicità della cassazione. L'art. 111 della costituzione stabilisce che "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze di tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del consiglio di Stato e della corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione". [Tratto dal Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani]