Consiglio di Stato

Organo collegiale con funzioni consultive e giurisdizionali. Il Consiglio di Stato è il diretto continuatore di quello istituito nel regno di Sardegna, con funzioni solamente consultive, con r. editto 18 ago. 1831 [Raccolta regno Sardegna, 1831, n. 2417] e successive patenti del 13 set. e 20 ott. 1831 [Ibid., 1831, nn. 2429, 2440 e 2441] Il Consiglio di Stato del regno sardo era presieduto dal re ed in sua vece da un vicepresidente. Era composto di tre presidenti di sezione, 14 consiglieri e un certo numero di consiglieri straordinari. Le tre sezioni erano: interno; giustizia grazia e affari ecclesiastici; finanze. Con l'introduzione dello statuto albertino (art. 83) il consiglio avrebbe dovuto essere riordinato secondo i dettami costituzionali. Tale riordinamento si ebbe soltanto con l. 30 ott. 1859 [Ibid., 1859, n. 3707] e relativo regolamento approvato con r.d. 23 dic. 1859 [Ibid., 1859, n. 3803] La presidenza fu attribuita a un funzionario; furono modificate alcune attribuzioni consultive e, soprattutto, fu trasferita al consiglio la competenza del contenzioso amministrativo che precedentemente era affidata alla camera dei conti. Infatti alla prima sezione furono assegnati gli affari interni e di finanze; alla seconda quelli di giustizia grazia e affari di culto; alla terza fu attribuito il contenzioso amministrativo. La giurisdizione amministrativa fu abolita con la legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia del 20 mar. 1865, n. 2248, all. E. Al consiglio di Stato rimasero solo alcune attribuzioni di giurisdizione speciale, secondo l'art. 10, all. D della legge citata. Con l. 31 mar. 1877, n. 3761, fu trasferita alle sezioni unite della corte di cassazione la soluzione dei conflitti di giurisdizione. Solo con l. 31 mar. 1889, n. 5992, fu istituita la quarta sezione per la giustizia amministrativa e poco dopo tutto l'ordinamento del consiglio di Stato fu coordinato con il testo unico approvato con r.d. 2 giu. 1889, n. 6166. Con 17 mar. 1907, n. 62, fu espressamente riconosciuta la natura giurisdizionale della giustizia amministrativa e fu istituita una quinta sezione giurisdizionale: la quarta ebbe competenza di mera legittimità, la quinta anche di merito. Tutti i conflitti di competenza tra le due sezioni dovevano essere risolti in adunanza plenaria. Dal 1919 al 1923 funzionò una sesta sezione " per le terre liberate ", con funzioni sia consultive che giurisdizionali. Con il testo unico approvato con r.d. 26 giu. 1924, n. 1054, fu ristrutturato tutto l'istituto: fu soppressa la distinzione di competenza tra le due sezioni giurisdizionali e fu istituita per determinate materie la giurisdizione esclusiva. Con d.l. lgt. 9 nov. 1945, n. 702, fu istituita una sezione speciale per l'epurazione, con funzioni giurisdizionali, a carattere temporaneo. Con r.d. 21 ago. 1931, n. 1030, il consiglio di Stato, i cui servizi dipendevano dal ministero dell'interno, passò alle dirette dipendenze del capo del governo. Con l'entrata in vigore della costituzione repubblicana, il consiglio di Stato ha avuto riconoscimento costituzionale (artt. 100, 103, 111, 113). Il d.l. 6 mag. 1948, n. 642, costituì la sesta sezione, anch'essa giurisdizionale, che, ritenuta necessaria in origine per accelerare il disbrigo degli affari arretrati, acquistò ben presto carattere permanente. Altre innovazioni sono state portate negli anni successivi, l'ultima delle quali e' connessa all'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, in esecuzione dell'art. 125 della costituzione. [Tratto dal Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani]