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TRIBUNALI MILITARI La l. 1 ott. 1859 [Raccolta regno Sardegna, 1859, n. 3692] che approvava il nuovo codice penale militare, trasformò radicalmente l'organizzazione delle magistrature militari dei regno di Sardegna, da cui derivò l'organizzazione italiana. Agli istituti precedenti subentrarono i tribuna i territoriali e permanenti e furono istituite le cariche di avvocato generale e avvocato fiscale, con funzioni di pubblico ministero. Con l.11 febbr. 1864, n. 1670, fu modificata la composizione dei tribunali militari e ampliata la sfera di competenza dei tribunali speciali. Con r.d. 28 nov. 1869, n. 5378 e con r.d. 28 nov. 1869, n. 5366 furono approvati i codici penali militari per l'esercito e la marina. Norme successive portarono ulteriori modifiche: r.d. 22 dic. 1872, n. 1210, r.d. 19 ott. 1923, n. 2316, r.d. 30 dic. 1923, n. 2903 e decreto della stessa data n. 2948, r.d. 26 genn. 1931, n.122, r.d. 9 sett. 1941, n. 1022. La costituzione repubblicana ha espressamente legiferato in materia agli articoli 103,108,111 e VI disposizioni transitorie. I codici penali militari di pace e di guerra approvati con r.d. 20 febbr. 1941, n. 303, sono stati modificati con l.23 mar. 1956, n. 167. I tribunali militari fanno parte organica dell'esercito, con giurisdizione per tutte le forze armate dello Stato; essi dipendono in tempo di pace dal ministero della difesa e in tempo di guerra dal comandante supremo, che si avvale della consulenza del procuratore generale militare presso il comando supremo, al quale può essere delegata l'alta vigilanza della giustizia militare. La giustizia penale militare in tempo di pace è amministrata dal tribunale supremo militare, dai tribunali militari territoriali, dai tribunali di bordo, e da quelli eventualmente istituiti presso i corpi di spedizione all'estero; in tempo di guerra è amministrata dai tribunali di guerra ordinari (di armata, di corpo d'armata, di piazzaforte, territoriali di guerra), straordinari, di bordo. Quelli straordinari possono essere convocati dai comandanti di divisione, di brigata o di piazzaforte per giudicare con immediatezza un imputato arrestato n flagranza per un reato punito con la pena di morte. Quelli di bordo amministrano la giustizia sulle navi e si costituiscono, sempre che siano disponibili gli ufficiali per formare il collegio giudicante, tutte le volte che si debba procedere per un reato di loro competenza. In tempo di pace i tribunali militari giudicano esclusivamente i reati militari commessi da militari in servizio; ne sono perciò esclusi quelli in congedo illimitato, eccezion fatta per il reato di mancata presentazione alle armi in caso di richiamo. La giurisdizione militare di guerra assegna ai tribunali militari la cognizione dei reati militari da chiunque commessi nei territori in stato di guerra o considerati tali e quella dei reati militari commessi da chiunque e ovunque quando essi provochino danno alle operazioni di guerra. [Tratto dal Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani]
  • soggetto produttore:
  • Tribunali militari
  • identificativo:
  • IT-ACS-AS0001-0003185
  • consistenza:
  • 9977 bb. regg. e voll.

Corte militare di appello (1936-1992)

  • consistenza:
  • 329 bb., regg. e voll.

Tribunale supremo militare (1834-1941)

  • consistenza:
  • 3577 bb., voll. e regg.

TRIBUNALI MILITARI COLONIALI (1911-1941)

  • consistenza:
  • 129 bb., voll. e regg.

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