Ministero dell'interno. Direzione generale pubblica sicurezza. Divisione affari generali e riservati. Ufficio internati (1940 - 1945)

Il rd 10 giugno 1940 n. 566 (Applicazione della Legge di Guerra nei territori dello Stato) rendeva operanti le disposizioni della Legge di guerra italiana, approvata con rd 8 luglio 1938 n. 1415, la quale prevedeva all'art. 2 l'internamento dei civili appartenenti a nazione nemica.

Come previsto dall'art. 289 della legge di guerra il 4 settembre 1940 fu emanato il decreto del Duce inerente le disposizioni relative al trattamento dei sudditi nemici internati. All'art. 1 stabiliva che "I sudditi nemici internati possono essere raggruppati in speciali campi di concentramento ovvero essere obbligati a soggiornare in una località determinata." Durante il periodo di guerra, in base all'art. 1 del rdl 17 settembre 1940 n. 2374, il provvedimento fu applicato anche come misura preventiva di pubblica sicurezza nei confronti "degli elementi pericolosi e sospetti sotto il punto di vista militare e politico".

L'internamento era disposto dal Ministro dell'interno presso il quale con un provvedimento del 10 giugno 1940 fu istituito un ufficio specifico denominato Ufficio internati. L'Ufficio era diviso in due settori che operavano nell'ambito della sezione I e della sezione III della divisione. Il primo - Internati italiani - era competente sui provvedimenti di internamento adottati nei confronti degli italiani sospetti dal punto di vista politico e degli ebrei italiani; l'altro - Internati stranieri - si occupava dell'internamento di persone appartenenti a stati nemici, degli ebrei stranieri o apolidi ma anche di italiani o stranieri sospetti di spionaggio.